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Sez. L, Sentenza n. 3350 del 22/05/1981 (Rv. 413926 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DELL'INVALIDO - CONTENUTO - ASSENZE PER MALATTIA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413926-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DELL'INVALIDO - CONTENUTO - ASSENZE PER MALATTIA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Il rapporto di lavoro con il lavoratore invalido od assimilato, avviato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, si costituisce con la stipulazione di un normale contratto e presenta pertanto l'ordinario contenuto della prestazione lavorativa ancorche questa, in considerazione delle condizioni di salute che hanno giustificato l'avviamento, possa essere di misura ridotta. Conseguentemente, le assenze di tali lavoratori con riferimento al cosiddetto periodo di comporto devono essere valutate in conformita delle regole di cui all'art 2110 cod civ, con la sola eccezione di quelle malattie conseguenti direttamente dall'inadempimento del datore di lavoro all'Obbligo di non destinare l'invalido o il mutilato ad incombenze incompatibili con le sue condizioni fisiche. (V 304/77, mass n 383738; (V 1486/74, mass n 369595).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)