Sez. 3, Sentenza n. 22294 del 06/02/2025 Ud. (dep. 13/06/2025) Rv. 288154-01
REATO - IN GENERE | Delitti contro il sentimento per gli animali - Macellazione "rituale" avvenuta al di fuori dei luoghi dotati delle caratteristiche normative del "macello" - Delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen. - Configurabilità - Deroga prevista dall'art. 4, par. 4, Regolamento CE n. 1099/2009 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Precisazioni.
REATO - IN GENERE
Integra il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. la macellazione di capi di bestiame effettuata, in osservanza alle pratiche prescritte da un precetto religioso, tramite iugulazione non preceduta dallo stordimento dell'animale, in luoghi non aventi le condizioni tecnico-normative dei "macelli", in quanto la deroga prevista dall'art. 4, par. 4, regolamento CE n. 1099/2009 per la macellazione rituale è circoscritta alle modalità di uccisione dell'animale e non al luogo ove la stessa può avvenire. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini dell'esclusione del reato, non assume rilievo neppure il consumo domestico privato delle carni in tal modo ottenute, in quanto tale finalità consente solo di derogare alla disciplina sulla repressione della macellazione clandestina di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193).
Cod. Pen. art. 544 bis, Regolam. Comunitario 24/09/2009 num. 1099 art. 4, Regolam. Comunitario 29/04/2004 num. 853 art. 1, Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 193 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 27 art. 16 com. 1 lett. B), Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 19 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)