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Sez. L, Sentenza n. 5865 del 12/11/1979 (Rv. 402534 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI UFFICIO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402534-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI UFFICIO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*

Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il discostarsi dai rilievi tecnici e dalle conclusioni del consulente di ufficio, ma, in tale ipotesi, il medesimo giudice deve formulare, in maniera congrua ed adeguata, le ragioni di sostanza che sorreggono il suo dissenso, dimostrando, comunque, in termini sufficientemente convincenti, di avere tenuto il debito conto, nel suo contrario apprezzamento, degli accertamenti, delle valutazioni tecniche e degli argomenti addotti dal perito di ufficio a sostegno del suo opposto parere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)