Sez. 3, Sentenza n. 609 del 27/01/1981 (Rv. 411095 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Pur rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito dissentire dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove le reputi non sorrette da convincente motivazione, egli ha tuttavia l'Obbligo di giustificare, in maniera congrua, le ragioni di sostanza che sorreggono il suo dissenso, dimostrando, comunque, di avere tenuto in debito conto, nel suo contrario apprezzamento, gli accertamenti e le valutazioni tecniche da quello effettuate. (Conf 5865/79, mass n 402534; (Conf 4317/79, mass n 400830; (Conf 3762/78, mass n 393290).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)