Sez. 5 - , Ordinanza n. 24144 del 13/10/2017 (Rv. 645911 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti - Facoltà di versamento rateale - Omesso versamento delle rate successive alla prima - Conseguenze - Iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973, con addebito di sanzione amministrativa.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive, si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 14, del d.P.R. n. 602 del 1973, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, oltre agli interessi legali.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)