Sez. L, Sentenza n. 2004 del 14/03/1985 (Rv. 439910 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO CONTINUATIVO DI TURNO - COMPUTO AI FINI DELLA PENSIONE - AMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO CONTINUATIVO DI TURNO - COMPUTO AI FINI DELLA PENSIONE - AMMISSIBILITÀ.*
In relazione ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) il compenso per il lavoro straordinario continuativo di turno, prestato dai dipendenti delle imprese di trasporto in concessione, deve considerarsi compreso fra gli elementi accessori della retribuzione previsti dall'art. 20, lett. C), della legge 28 luglio 1961 n. 830 e, conseguentemente, computabile ai fini della pensione. (V 6286/81, mass n 417086; (V 5532/80, mass n 409394; (V 5164/77, mass n 388784).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)