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Sez. 3, Sentenza n. 1497 del 13/02/1991 (Rv. 470894 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione | Contratti in corso non soggetti a proroga - Soggetti a proroga - Recesso del locatore - Obblighi - Di comunicare al conduttore le condizioni di una nuova locazione e di motivare la richiesta di rilascio con una delle cause ex art. 29 legge n. 392 del 1978 - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470894-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

Per ottenere il rilascio dell'immobile-locato prima della entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 per uso diverso da quello abitativo - alle scadenze prorogate previste dagli artt. 67 e 71 il locatore non è obbligato, anche in ipotesi di già intimata licenza per finita locazione, a comunicare al conduttore uscente a quali condizioni intenda addivenire ad una nuova locazione, né è obbligato a motivare la richiesta di rilascio con una delle cause indicate nell'art. 29, pena la rinnovazione automatica del contratto per la durata stabilita dall'art. 28, atteso che tale rinnovazione non è contemplata nelle disposizioni transitorie della citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)