Sez. 3, Sentenza n. 9622 del 15/11/1994 (Rv. 488610 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Recesso del locatore - Obblighi - Di comunicare al conduttore le condizioni di una locazione e di motivare la richiesta di rilascio con una delle cause ex legge n. 392 del 1978 artt. 28, 29 e 30 - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE
Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore può esercitare l'azione di rilascio alle scadenze previste dagli artt. 67 e 71 di detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire ad una nuova locazione, senza dover motivare la richiesta di rilascio con una delle cause indicate nell'art. 29 o essere obbligato a dare una preventiva disdetta, atteso che siffatti obblighi non sono desumibili dalla disciplina transitoria che la legge n. 392 del 1978 fissa per i contratti in corso, né, in particolare, delle disposizioni dell'art. 69 in tema di prelazione, e che, inoltre, la normativa dettata dagli artt. 28, 29 e 30, circa la rinnovazione ed il diniego di rinnovazione alla prima scadenza, riguarda i nuovi rapporti e non è estensibile, in difetto di richiamo da parte di detta disciplina transitoria, ai rapporti in corso, i quali restano conseguentemente soggetti ai principi generali posti in materia di rilascio dal codice civile.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)