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Sez. L, Sentenza n. 940 del 04/02/1983 (Rv. 425706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO - INDAGINE NELLA VOLONTÀ NOVATIVA - RICOGNIZIONE DELLA VOLONTÀ COMUNE DELLE PARTI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO - INDAGINE NELLA VOLONTÀ NOVATIVA - RICOGNIZIONE DELLA VOLONTÀ COMUNE DELLE PARTI - NECESSITÀ.*

In materia di novazione nel rapporto di lavoro, l'indagine sulla volontà novativa non può riguardare soltanto la volontà effettiva ed interna del lavoratore, senza considerazione di quella del datore di lavoro, bensì deve mirare alla ricognizione della volontà comune delle parti, in base alle dichiarazioni negoziali espresse ed al regolamento negoziale della situazione (quale che sia poi l'effettivo, interno volere dell'una o dell'altra parte, se non riconoscibile), particolarmente attenta per verificare che l'autonomia delle parti non venga sviata fraudolentemente, onde conseguire il sacrificio di diritti indisponibili del prestatore di opera, ma trovi ragionevole motivazione in circostanze obiettive e concrete, che ne abbiano sollecitato l'esplicazione per il regolamento degli interessi in gioco.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)