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Sez. L, Sentenza n. 2226 del 05/04/1984 (Rv. 434268 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTREMI - EFFETTIVA VOLONTÀ NOVATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434268-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTREMI - EFFETTIVA VOLONTÀ NOVATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La novazione del rapporto di lavoro presuppone, oltre la Mancanza di ogni intento defraudatorio delle ragioni del lavoratore, l'esistenza di cause oggettive o particolari esigenze aziendali che giustifichino le dimissioni (o il licenziamento) del prestatore di lavoro e la successiva riassunzione del medesimo nell'ambito di un nuovo rapporto nonché un'effettiva volontà novativa, onde l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno di tale elemento dev'essere dal giudice compiuto, alla stregua del canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ., non con riguardo alla presumibile ed indimostrata volontà interna del solo lavoratore ma sulla base delle dichiarazioni negoziali di entrambe le parti, quali esteriorizzatesi nei diversi Atti (in particolare, dimissioni, domanda di riassunzione e riassunzione) intervenuti fra le parti stesse. (Conf 940/83, mass n 425706; (Conf 3292/82, mass n 421256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)