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Sez. 6, Sentenza n. 346 del 23/11/1971 Ud. (dep. 26/01/1972) Rv. 119911 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRENDITORI O DIRETTORI DEI LAVORI - RESPONSABILITA PER OMISSIONE DELLE MISURE PRESCRITTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL CAPOCANTIERE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119911-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRENDITORI O DIRETTORI DEI LAVORI - RESPONSABILITA PER OMISSIONE DELLE MISURE PRESCRITTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL CAPOCANTIERE - IRRILEVANZA.*

Il capo cantiere rientra nel novero dei semplici preposti, e non puo, ai fini della responsabilita penale, sostituire l'imprenditore o il dirigente in quei compiti che sono a costoro demandati, essendo le sue attribuzioni limitate alla semplice sorveglianza dei lavori. Pertanto la nomina di un capo cantiere non puo far derogare al principio secondo cui l'adempimento dell'Obbligo dell'imprenditore o del dirigente di adottare le misure prescritte dalla legge per la prevenzione degli infortuni non e assolto col dare incarico a terzi di attuare quelle misure, dovendo essi, esclusivi destinatari di quell'Obbligo, vigilare perche siano correttamente attuate. (V 117369, anno 1971, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 24, Legge 07/01/1956 num. 164 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)