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Sez. 3, Sentenza n. 6345 del 25/11/1988 (Rv. 460688 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE - GIUDIZIO PROPOSTO DA UN CREDITORE DEL DE CUIUS - MANCATA ECCEZIONE DELL'ESISTENZA DEL BENEFICIO DI INVENTARIO - DEDUCIBILITÀ IN SEDE ESECUTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460688-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE - GIUDIZIO PROPOSTO DA UN CREDITORE DEL DE CUIUS - MANCATA ECCEZIONE DELL'ESISTENZA DEL BENEFICIO DI INVENTARIO - DEDUCIBILITÀ IN SEDE ESECUTIVA - ESCLUSIONE.*

L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in Mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in Sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. (nella specie, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata pronunciata condanna degli eredi beneficiari al pagamento dei debiti del "de cuius" ultra vires, in base alla considerazione che l'accettazione era intervenuta dopo l'emissione del decreto e che poteva comunque farsi valere in Sede esecutiva qualora il creditore avesse aggredito beni estranei all'eredità. La suprema Corte ha annullato la pronuncia, enunciando il giudizio di cui alla massima). (V 6297/80, mass n 410037; (V 3713/77, mass n 387369; (V 112/64, mass n 300149; (Conf 2442/87, mass n 451604).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)