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Sez. 2, Sentenza n. 2442 del 09/03/1987 (Rv. 451604 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE - GIUDIZIO PROPOSTO DA UN CREDITORE DEL DE CUIUS - MANCATA ECCEZIONE DELL'ESISTENZA DEL BENEFICIO DI INVENTARIO - DEDUCIBILITÀ IN SEDE ESECUTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451604-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE - GIUDIZIO PROPOSTO DA UN CREDITORE DEL DE CUIUS - MANCATA ECCEZIONE DELL'ESISTENZA DEL BENEFICIO DI INVENTARIO - DEDUCIBILITÀ IN SEDE ESECUTIVA - ESCLUSIONE.*

L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in Mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in Sede esecutiva. (nella specie i giudici del merito, nel condannare gli eredi del debitore a pagare un debito ereditario in proporzione delle rispettive quote, avevano ritenuto non necessario precisare, benché richiestone, che i predetti avevano accettato l'eredità col beneficio di inventario, osservando che la limitazione di responsabilità derivante da tale tipo di accettazione si estrinseca solo nella fase esecutiva, quando gli eredi stessi possono esigere che l'Azione dei creditori del "de cuius" sia mantenuta entro i limiti della capienza della quota ereditaria. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione enunciando il principio di cui alla massima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)