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Sez. L, Sentenza n. 4548 del 19/05/1990 (Rv. 467269 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - TURNI GIORNALIERI SUPERIORI ALLE OTTO ORE E CONCESSIONE DI CORRISPONDENTI ORE DI RIPOSO DA UTILIZZARE NELL'ARCO DI UN MESE - DISCIPLINA EX CONTRATTO COLLETTIVO PRIMO GENNAIO 1981 - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 13 DELLA CONVENZIONE DELL'O.I.L. N. 109 - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467269-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - TURNI GIORNALIERI SUPERIORI ALLE OTTO ORE E CONCESSIONE DI CORRISPONDENTI ORE DI RIPOSO DA UTILIZZARE NELL'ARCO DI UN MESE - DISCIPLINA EX CONTRATTO COLLETTIVO PRIMO GENNAIO 1981 - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 13 DELLA CONVENZIONE DELL'O.I.L. N. 109 - INSUSSISTENZA.*

In tema di rapporto di lavoro marittimo, sottratto (art. 1, terzo comma, R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692) all'operatività della normativa inderogabile di cui all'art. 2108 cod. civ., la disciplina del contratto collettivo del primo gennaio 1981, circa la possibilità di turni giornalieri superiori alle otto ore e la concessione al marittimo, il cui impiego nell'arco di due settimane superi le ottanta ore (escluse quelle straordinarie, che non possono essere superiori alle sei ore giornaliere), di corrispondenti ore di riposo da utilizzare nell'arco di un mese, è legittima, essendo giustificata dalle peculiarità del settore e aderente all'esigenza del recupero delle energie fisiopsichiche, il quale è assicurato dalla non sovrapposizione del riposo settimanale a quello giornaliero, restando altresì escluso che essa contrasti con l'art. 13 della convenzione dell'o.I.L. n. 109, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n. 157, la quale, prevedendo che la normale durata del lavoro durante la navigazione non debba eccedere ventiquattro ore in un arco di due giorni consecutivi e centododici ore in un arco di due settimane consecutive, fa espresso riferimento alla contrattazione collettiva in tema di lavoro e riposo, senza porre al riguardo limiti rigidi. (V 23/82, C. cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)