Sez. L, Sentenza n. 3488 del 09/04/1999 (Rv. 525144 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE | Lavoro subordinato - Contratti collettivi di diritto comune - Interpretazione del giudice di merito - Contestazione con ricorso per cassazione - Censure di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e di illogicità della motivazione - Specificità - Necessità - Fattispecie relativa all'interpretazione di norme contrattuali configuranti, nel lavoro marittimo, l'alternanza di turni di lavoro a bordo e di riposo a terra, con compensazione tra lavoro aggiuntivo e riposi aggiuntivi.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE
In materia di interpretazione di contratti collettivi di diritto comune, la denuncia in cassazione della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione deve essere specifica, e cioè contenere la precisazione del modo in cui si è realizzata la violazione anzidetta o la contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione a quella criticata. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in materia di orario di lavoro di marittimi - non assoggettato alla disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 2108 cod. civ., al R. D. L. 15 marzo 1923 n. 692 e al rd. 10 settembre 1923 n. 1955: cfr. l'art. 1, terzo comma del R. D. L. n. 692 del 1923 - aveva ritenuto che, secondo le disposizioni dell'appendice al CCNL 5 agosto 1981 e dell'appendice al regolamento organico di pari data, nella prestazione di lavoro organizzata secondo l'alternanza di quindici giorni di lavoro a bordo e quindici giorni di riposo a terra, si verificava una compensazione tra le ottanta ore di lavoro ordinario aggiuntivo - tale rispetto a un orario base di otto ore giornaliere -, espletato nel turno a bordo e le corrispondenti ore di riposo aggiuntivo a terra, le quali, in unione con otto giorni di riposo corrispondenti ai sabati e alle domeniche e due giorni di rateo delle ferie annuali consentivano appunto il turno di riposo di quindici giorni, così da rimanere esclusa la configurabilità del diritto ad un'indennità sostitutiva del riposo aggiuntivo a terra).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)