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Sez. 1, Sentenza n. 498 del 05/02/1977 (Rv. 384049 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - CONCESSIONI DI VIAGGIO - TARIFFE - NATURA - INGIUNZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA PER IL PAGAMENTO DI UNA DETERMINATA TARIFFA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'UNA TARIFFA DIVERSA DA QUELLA INVOCATA DALLE PARTI - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASPORTO DI LAMIERE DI ACCIAIO PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DI NAVI.*
Stato
decisa il 1977-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384049-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - CONCESSIONI DI VIAGGIO - TARIFFE - NATURA - INGIUNZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA PER IL PAGAMENTO DI UNA DETERMINATA TARIFFA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'UNA TARIFFA DIVERSA DA QUELLA INVOCATA DALLE PARTI - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASPORTO DI LAMIERE DI ACCIAIO PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DI NAVI.*

Poiche le condizioni e tariffe delle ferrovie dello stato hanno natura di norme di diritto obiettivo, approvate con legge o con Atti legislativi e non derogabili da parte dei contraenti, nel giudizio di opposizione, promosso avverso l'ingiunzione con la quale l'amministrazione ferroviaria, ai sensi del RD 14 aprile 1910 n 639, abbia chiesto il pagamento di una certa tariffa per un determinato trasporto, il giudice ha il potere-dovere di ricercare la voce tariffaria applicabile al materiale trasportato, e, conseguentemente, non incorre nel vizio di ultrapetizione ove riconosca parziale fondamento alla domanda dell'opponente, applicando una tariffa diversa da quella invocata dalle parti. (nella specie, trattavasi del trasporto per ferrovia di lamiere di acciaio provenienti dalla demolizione di navi, per il quale l'amministrazione pretendeva la tariffa dei 'prodotti finitì, mentre il privato, con opposizione avverso ingiunzione, chiedeva l'applicazione di quella relativa ai 'rottamì.La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la pronuncia con la quale i giudici del merito avevano applicato una tariffa intermedia, prevista per i prodotti 'semilavoratì). (V 1305/75, mass n 374817; (V 1212/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. Legge 25/01/1940 num. 9, Legge 02/12/1948 num. 1450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)