Sez. 2, Sentenza n. 1305 del 09/04/1975 (Rv. 374817 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - CONDIZIONI - LIMITI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - CONDIZIONI - LIMITI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA.*
Il vizio di extrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obbiettivi di identificazione dell'Azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando ad alcuna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda; o sostituendo l'Azione espressamente e formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi e su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo e diverso titolo accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagini; o rilevando d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto dell'attore, puo essere sollevata soltanto dall'interessato. La violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non e, invece, configurabile qualora il giudice, lasciando fermi il petitum e i fatti posti dalla parte a giustificazione della domanda, abbia dato a questi ultimi una qualificazione giuridica diversa da quella attribuita agli stessi fatti dalle parti, traendo da essi le debite conseguenze giuridiche, purche non ne derivino effetti giuridici diversi o piu ampi di quelli cui tende la domanda. (V 2850/73, mass n 366441; 2831/73, mass n 366409; (V 1339/73, mass n 363975).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)