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Sez. T, Ordinanza n. 13325 del 19/05/2025 (Rv. 675059-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione con conferma della sentenza di prime cure.
Stato
decisa il 2025-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675059-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario; perciò, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata con conferma della statuizione di prime cure.

Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)