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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 18/05/2018 (Rv. 648371 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peiug" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648371-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c (Fattispecie in cui la sentenza della C.T.R., pur in assenza di appello incidentale dell'ufficio finanziario parzialmente soccombente, aveva riformato la sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, annullando la riduzione della percentuale dei ricavi operata dalla C.T.P.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)