Sez. 1, Sentenza n. 5367 del 06/05/1992 (Rv. 477117 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda | Domanda di pagamento del corrispettivo di lavori appaltati - Successiva domanda di arricchimento senza causa - Inammissibilità.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda
Nel giudizio per il pagamento del corrispettivo di lavori appaltati, la successiva domanda di arricchimento senza causa (nella specie, proposta dall'attore dopo che il convenuto aveva eccepito l'invalidità del conferimento dell'appalto) ha carattere di novità, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (in difetto di accettazione del contraddittorio), atteso che le due domande differiscono tra di loro sia per la "causa petendi" sia per il "petitum", in quanto la prima ha natura contrattuale e ha ad oggetto il corrispettivo pattuito o, in difetto, quello determinato ai sensi dell'art. 1657 cod. civ., mentre la seconda postula l'insussistenza di un vincolo negoziale e ha ad oggetto la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)