Sez. 1, Sentenza n. 6332 del 12/07/1996 (Rv. 498504 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Pagamento somma a titolo contrattuale - Ricorso per decreto ingiuntivo - Opposizione - Domanda dell'opposto di indennizzo per arricchimento senza causa in subordine rispetto alla domanda principale - Domanda nuova - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Con riguardo ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie rese, in regime di convenzione, a favore della regione, la proposizione da parte dell'opposto, in comparsa di risposta, dell'azione di arricchimento senza causa, in via subordinata rispetto alla domanda principale, al fine di contrastare le eccezioni dell'opponente, senza immutazione o alterazione del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, non costituisce "mutatio libelli", ma semplice "emendatio", sicché non viola il divieto di domande nuove, previsto dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)