Sez. 1, Sentenza n. 13832 del 10/12/1999 (Rv. 531986 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Istanza di rimborso dell'eccedenze IVA a credito risultanti dalla dichiarazione annuale - Rifiuto di rimborso espresso dall'Amministrazione finanziaria per ragioni attinenti alla regolarità formale della nomina del rappresentante IVA in Italia - Ricorso giurisdizionale del contribuente - Termini - Art. 38 Bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972 - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di contenzioso tributario, in base all'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nella previgente formulazione (art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24), il contribuente al quale sia stato notificato il rigetto, in ragione dell'inosservanza delle formalità di nomina del rappresentante IVA in Italia, dell'istanza di rimborso delle eccedenze IVA a credito, risultanti dalla dichiarazione annuale, può adire il giudice tributario nel termine di prescrizione ordinaria decennale, decorso il termine di due anni più tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, previsto dalla stessa disposizione. In base a tale norma, infatti, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad emettere alcun atto di rigetto dell'istanza del contribuente, diverso dall'avviso di rettifica della dichiarazione annuale, cui consegue il diniego di rimborso o il riconoscimento del diritto al rimborso in misura inferiore a quella richiesta. D'altra parte, nella specie non è applicabile il più breve termine previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, nel testo introdotto dall'art. 7 del d.P.R. n. 739 del 1981, in quanto esso si riferisce alle diverse ipotesi di rigetto delle istanze di rimborso di cui al comma sesto dell'articolo stesso, concernenti i casi di versamento diretto o di omessa notifica degli atti di cui al primo comma del medesimo art. 16.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)