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Sez. 5, Sentenza n. 3306 del 19/02/2004 (Rv. 570295 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Operazione assoggettata ad imposta di registro - Erroneo pagamento dell'IVA - Domanda di rimborso ex art. 16, sesto comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 - Presentazione - Termine - Decorrenza - Dal versamento - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570295-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

L'istanza di rimborso dell'imposta, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in caso di versamento diretto, va presentata all'ufficio tributario competente dal contribuente che ritenga di averne diritto, nel termine, in mancanza di disposizioni specifiche, di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione. Ne consegue, in relazione ad operazione rientrante in un'ipotesi di cessione di azienda ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, come tale assoggettabile alla sola imposta di registro, che il diritto alla restituzione dell'IVA erroneamente versata dal cedente, trattandosi di pagamento indebito sin dall'origine, sorge già con il versamento, sicché è da tale data che decorre il termine biennale per la domanda di rimborso di cui al detto art. 16, non sussistendo norme specifiche applicabili al caso; non rileva, in proposito, l'incertezza soggettiva sul diritto al rimborso, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l'indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine, in base al principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. Analogamente, per i tributi costituzionalmente illegittimi o in contrasto, sin dall'origine, con l'ordinamento comunitario, il termine per la ripetizione decorre di norma dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale o della contrarietà all'ordinamento comunitario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)