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Sez. 2, Sentenza n. 3362 del 06/06/1985 (Rv. 441032 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441032-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ.*

Il vizio di notificazione derivante dall'incompetenza dello ufficiale giudiziario, notificante dà luogo a nullità, non assoluta, bensì solo relativa, la quale si converte in motivo di impugnazione ex art. 161 cod. proc. civ. ed è sanata con efficacia ex tunc dalla Costituzione in giudizio della parte intimata. (Conf 4477/80, mass n 408351; (Conf 1139/79, mass n 397343; (Conf 2869/78, mass n 392291).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)