Sez. 2, Sentenza n. 5780 del 25/10/1988 (Rv. 460304 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ.*
Il vizio della notificazione derivante dall'incompetenza dello ufficiale giudiziario o del messo di conciliazione notificante, dà sempre luogo ad una nullità relativa, non essendo l'atto in tal caso privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, e pertanto tale vizio è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla Costituzione in giudizio del destinatario dell'atto; detta sanatoria spiega i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre parti per le quali la notificazione sia regolarmente avvenuta, siano o non siano esse costituite in giudizio. (Conf 3362/85, mass n 441032; (Conf 748/84, mass n 432997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)