Sez. 6, Sentenza n. 82 del 20/01/1967 Ud. (dep. 29/05/1967) Rv. 104344 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - PER INDUZIONE - NOZIONE ARTIFIZI O RAGGIRI - VITTIMA INCONSAPEVOLE DELLA ILLEGITTIMITA DELLA RICHIESTA - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - PER INDUZIONE - NOZIONE ARTIFIZI O RAGGIRI - VITTIMA INCONSAPEVOLE DELLA ILLEGITTIMITA DELLA RICHIESTA - IRRILEVANZA.*
Ricorre induzione, a norma dell'art 317 cod pen quando il comportamento del pubblico ufficiale che richiede l'indebito determina la volonta del privato attraverso il metus publicae potestatis, indipendentemente dall'uso di artifizi o raggiri e dalla consapevolezza o meno, nella vittima, della illegittimita della richiesta, in quanto il metus agisce sia su persone ignare dei propri obblighi e fiduciose della legittimita del comportamento del pubblico ufficiale, sia su persone consapevoli di subire un sopruso e tuttavia rassegnate a sopportarlo per timore di rappresaglie. (V, sotto il profilo della distinzione dalla truffa aggravata, 10380(9, 104102, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)