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Sez. U, Sentenza n. 2388 del 27/11/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157961 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PREMINENZA INTIMIDATORIA DEL PUBBLICO UFFICIALE E MENOMAZIONE DELLA VOLONTÀ DEL PRIVATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157961-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PREMINENZA INTIMIDATORIA DEL PUBBLICO UFFICIALE E MENOMAZIONE DELLA VOLONTÀ DEL PRIVATO - FATTISPECIE.*

La evidente preminenza intimidatoria del pubblico ufficiale, basata sull'abuso della qualità o delle funzioni, e la volontà del privato, del tutto viziata da quella preminenza, danno luogo alla tipica figura della concussione. (nella specie si è chiarito che il privato, ove sia consapevole della antigiuridicità dell'atto offerto dal pubblico ufficiale, accettando di pagare o, comunque, sollecitando lo stesso pubblico ufficiale a ricevere la iniqua mercede, agisce in piena coscienza, posto che il suo consenso non solo non è viziato, ma è finalizzato, al pari di quello dell'intraneus, a realizzare un indebito lucro in condizioni di parità contrattuale: di qui la ipotesi di corruzione propria ex art. 319 cod. pen.). (V mass n 104344; (V mass n 115965).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)