Sez. 2, Sentenza n. 24299 del 09/04/2024 Cc. (dep. 19/06/2024) Rv. 286538-01
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Atto di appello - Applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE
In tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 83 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)