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Sez. 2, Sentenza n. 20318 del 18/04/2024 Cc. (dep. 22/05/2024) Rv. 286423-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Allegazione successiva al deposito dell’atto di appello - Termine per impugnare non ancora decorso - Ammissibilità del gravame - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286423-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'

In tema di impugnazione avverso sentenza emessa nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen, deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)