Sez. L, Sentenza n. 13953 del 16/06/2009 (Rv. 608940 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Clausola contrattuale prevedente l'erogazione di un "bonus" "basato su obiettivi di anno in anno concordati" - Integrazione in sede giudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La clausola contrattuale che prevede, in un rapporto di lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un "bonus" "basato su obiettivi di anno in anno concordati" non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale. Infatti, il lavoratore non può invocare la determinazione da parte del giudice ex art. 2099 cod. civ., che comunque presuppone l' esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, posto che non esiste l'obbligo del datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo "de quo", in mancanza di qualsiasi determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso; non può darsi il ricorso all'art. 432 cod. proc. civ., in quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto il valore economico e non la determinazione sull'esistenza della prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)