Sez. L, Sentenza n. 5603 del 18/04/2002 (Rv. 553819 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Oggetto - Determinazione - Regola ordinaria prevista per la valutazione equitativa del danno - Estensione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI
La valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico di questa e non la determinazione in ordine alla sua esistenza, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)