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Sez. L, Sentenza n. 8461 del 04/04/2007 (Rv. 596331 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Criteri di valutazione - Discrezionalità del giudice - Ambito - Riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito "ex lege" al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596331-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La discrezionalità del giudice nel valutare la tempestività della contestazione disciplinare deve svolgersi nell'ambito dei presupposti alla base dei principio dell'immediatezza della contestazione, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito "ex lege" al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto carente del requisito dell'immediatezza il licenziamento disciplinare intimato a sette anni di distanza dall'infrazione contestata a dipendente postale, operatrice di sportello, concernente l'illecita estinzione di un libretto postale, oggetto di sentenza penale passata in giudicato)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)