Sez. L, Sentenza n. 11095 del 10/11/1997 (Rv. 509717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Accertamento del giudice di merito del principio di immediatezza - Criterio di elasticità - Applicazione - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel licenziamento per motivi disciplinari il principio di immediatezza della contestazione va applicato con elasticità dal giudice di merito che deve tener conto anche della complessità delle indagini necessarie per accertare l'illecito del dipendente (Nella specie il giudice di merito con valutazione ritenuta incensurabile dalla S.C. aveva considerato congruo l'intervallo di un anno fra la commissione dell'illecito e la sua contestazione, avendo la società datrice di lavoro dovuto effettuare durante tale periodo accertamenti complessi e delicati come quelli indispensabili a verificare gli indizi per l'identificazione dell'autore di un anonimo a contenuto diffamatorio e di falsi documentali in danno della società medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)