Sez. 5 - , Ordinanza n. 5400 del 07/03/2018 (Rv. 647249 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Esportazioni in conto lavorazione – Esenzione ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 – Presunzione di inapplicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di esenzioni IVA, si presume che non integrino cessioni all'esportazione ex art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, quelle in conto lavorazione, in quanto normalmente effettuate senza trasferimento al soggetto estero della titolarità, di fatto e giuridica, dei beni ceduti, e quindi in difetto di un requisito di operatività dell'esenzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)