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Sez. 5 - , Sentenza n. 25892 del 02/09/2022 (Rv. 665601 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Esportazioni in conto lavorazione - Esenzione ex art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione di inapplicabilità - Fondamento - Esclusione - Definitivo trasferimento delle merci all'estero dietro corrispettivo - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2022-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665601-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di esenzioni IVA, le esportazioni effettuate in conto lavorazione non rientrano nella sfera di applicabilità dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto normalmente effettuate senza trasferimento al soggetto estero della titolarità, di fatto e giuridica, dei beni ceduti per la lavorazione, salvo che il contribuente, su cui grava il relativo onere probatorio, non dimostri il definitivo trasferimento e l'avvenuta cessione della merce all'estero dietro pagamento di corrispettivo.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)