Sez. L, Sentenza n. 23762 del 22/12/2004 (Rv. 578685 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Sospensione dell'obbligo in concomitanza di interventi della Cassa Integrazione Guadagni, ex art. 9 D.L. n. 17 del 1983 - Invalidi avviati prima dell'intervento della Cassa Integrazione - Illegittimo preesistente rifiuto di assunzione - Danno subito dal lavoratore illegittimamente non assunto - Fondamento - Conseguenze - Obbligo di assunzione - Persistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento obbligatorio, la disposizione recata dall'art.9 del D.L. n.17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983, che sospende gli obblighi di cui alla legge n.482 del 1968, fra gli altri casi, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti, esonera dall'assunzione di invalidi avviati dal momento dell'intervento della Cassa integrazione, ma non giustifica il protrarsi di un illegittimo preesistente rifiuto di assunzione di un lavoratore avviato prima del ricordato intervento. Conseguentemente il danno subito dal lavoratore illegittimamente non assunto consiste nelle retribuzioni che avrebbe percepito ove l'assunzione fosse regolarmente avvenuta e tale danno non può essere limitato dalla sospensione dell'obbligo di assunzione di invalidi intervenuta quando già perdurava l'illegittimo diniego di assunzione, atteso che la tempestiva assunzione avrebbe in buona parte neutralizzato gli effetti della sospensione e, comunque, la sospensione dell'obbligo non esonera dall'obbligo di assunzione, ancorchè tardiva, di lavoratore avviato prima della sospensione stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)