Sez. L, Sentenza n. 29009 del 10/12/2008 (Rv. 605768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 482 del 1968 - Piena occupazione aziendale - Dispensa del datore di lavoro da detto obbligo - Esclusione - Fondamento - Ostacoli all'inserimento nella struttura dell'impresa - Rilevanza - Impossibilità assoluta - Necessità - Situazione di crisi aziendale - Rilevanza - Limiti - Fattispecie relativa a collocamento obbligatorio di profugo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 482 del 1968, non assume rilievo la vacanza dei posti in organico, che, pur presupposta - al diverso scopo della riserva dei posti - non incide sull'obbligo di assunzione, che riguarda un'aliquota dei posti in organico e non già dei posti vacanti; né viene meno detto obbligo di assunzione per la mera difficoltà dell'inserimento nella struttura dell'impresa, che assume rilievo solo quando si riscontri l'assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per il destinatario del beneficio medesimo, per i suoi compagni o per la sicurezza degli impianti ovvero quando, in ragione della specifica minorazione, lo stesso non sia assolutamente collocabile in alcun settore dell'azienda, anche accessorio o collaterale; né, infine, assume rilievo - quale causa di sospensione dell'obbligo - un qualunque stato di crisi o di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, trattandosi di condizione, introdotta dall'art. 9 del d.l. n. 17 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983, riconosciuta solamente alle imprese soggette ad amministrazione controllata a norma del d.l. n. 26 del 1979, convertito nella legge n. 95 del 1979, e a quelle destinatarie dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a norma della legge n. 675 del 1977 e della legge n. 684 del 1974. (Nella specie, relativa a collocamento di un profugo, rispetto al quale non veniva in considerazione alcuna minorazione fisica che ne pregiudicasse un normale inserimento, ed in assenza di circostanze riferibili alla sospensione dell'obbligo, la S.C., nel ribadire i principi di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)