Sez. 2, Sentenza n. 14930 del 12/12/2014 Cc. (dep. 10/04/2015) Rv. 263291 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Scarcerazione per motivi formali - Richiesta ed adozione di nuovo provvedimento cautelare prima che la precedente ordinanza venga dichiarata inefficace - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
In tema di misure cautelari personali, l'attuale esecuzione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto non preclude la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custodia dalla data di esecuzione del provvedimento più remoto; ne consegue che, quando si prospetti l'eventualità di una scarcerazione dell'indagato per motivi che non precludano la reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva. (Fattispecie relativa ad una nuova ordinanza cautelare emessa prima che fossero cessati gli effetti della prima ordinanza cautelare, dichiarata inefficace dal tribunale del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)