diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 38112 del 11/07/2002 Cc. (dep. 13/11/2002) Rv. 223791 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Scarcerazione per motivi formali - Richiesta ed adozione di nuovo provvedimento cautelare prima che la scarcerazione venga disposta ed eseguita - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223791-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE

In tema di misure cautelari personali, l'attuale esecuzione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto non preclude la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custodia dalla data di esecuzione del provvedimento più remoto. Da ciò consegue che, quando si prospetti l'eventualità di una scarcerazione dell'indagato per motivi che non precludano la reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva; né vale obiettare, in punto di ammissibilità della richiesta (e di validità del provvedimento che la accolga), una pretesa carenza di interesse in capo al pubblico ministero (il quale può anche riservarsi di dare esecuzione al nuovo provvedimento solo in caso di revoca o sopravvenuta inefficacia del precedente), posto che la legge consente l'intervento cautelare anche in presenza del mero pericolo che restino frustrate le esigenze cautelari del caso concreto. (Fattispecie relativa a nuova richiesta presentata - subito dopo l'udienza di riesame per il primo provvedimento - con un giorno di anticipo sulla decisione di scarcerazione adottata dal collegio in applicazione del comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen., e accolta dal giudice per le indagini preliminari nel giorno stesso della dichiarazione di inefficacia della misura impugnata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)