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Sez. 1, Sentenza n. 4180 del 23/03/2001 (Rv. 545068 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - IN GENERE | Pubblicità - Opponibilità ai terzi - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545068-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - IN GENERE

Alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 cod. civ. prescrive, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata "del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata". L'art. 2457 ter, primo e secondo comma, cod. civ. disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali è prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilità verso i terzi della modificazione statutaria è "iuris et de iure", prima di quel termine l'atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostri la conoscenza del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2457 ter, Cod. Civ. art. 2494, Cod. Civ. art. 2497 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)