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Sez. L, Sentenza n. 2835 del 05/02/2009 (Rv. 606877 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - IN GENERE | Regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Pubblicità - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606877-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - IN GENERE

Nel regime vigente in epoca anteriore alle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 6 del 2003, alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 cod. civ. prescriveva, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata "del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata". L'art. 2457-ter, primo e secondo comma, cod. civ. disciplinava il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali era prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la modificazione statutaria era opponibile ai terzi "iuris et de iure", prima di quel termine l'atto era inopponibile solo se il terzo dimostrava di non averne avuto conoscenza, restando nell'ipotesi estrema della mancata pubblicazione e, comunque, per il tempo che l'aveva preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostrava la conoscenza del terzo (principio affermato in tema di inopponibilità all'INPS del trasferimento della sede legale di una società, risultando il trasferimento pubblicato successivamente alla notifica della cartella esattoriale opposta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2457 ter, Cod. Civ. art. 2494, Cod. Civ. art. 2497 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)