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Sez. 3, Sentenza n. 1021 del 25/11/1983 Ud. (dep. 02/02/1984) Rv. 162478 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - FONDAMENTO NORMATIVO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162478-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - FONDAMENTO NORMATIVO - CONSEGUENZE.*

Nel sistema processuale penale, vige il principio che la parte civile, una volta legittimamente intervenuta nel giudizio, ha diritto di partecipare a tutte le sue fasi per la tutela dei propri interessi. Tale principio risulta chiaramente dalle Disposizioni degli artt. 92 e 517 cod. proc. pen.. il primo dispone che la Costituzione della parte civile, una volta avvenuta, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento. L'art. 517 secondo comma, inoltre, in relazione ai giudizi di appello, espressamente prescrive l'Obbligo della citazione della parte civile anche quando appellante è il solo imputato e l'appello concerne una sentenza di proscioglimento. Deve, pertanto, ritenersi che sino a quando è in corso il procedimento penale, la parte civile, una volta ammessa, ha il diritto di stare in giudizio, e cioè anche se non è più possibile la condanna penale dell'imputato; fino a che non è pronunciata sentenza irrevocabile l'Azione civile rimane inserita nel processo penale e quindi permane il diritto della parte civile a partecipare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)