Sez. 4, Sentenza n. 9528 del 09/04/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166438 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - IN PRIMO GRADO - CITAZIONE IN APPELLO - NECESSITÀ.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - IN PRIMO GRADO - CITAZIONE IN APPELLO - NECESSITÀ.*
Allorché in primo grado ci sia stata Costituzione di parte civile, è obbligatoria anche per il giudizio di appello la sua citazione. Infatti, in virtù dell'art. 92 cod. proc. pen. la Costituzione di parte civile conserva, in difetto di revoca, la sua validità ed efficacia. (V mass n 162478; (V mass n 156049; (V mass n 149254).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)