Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23810 del 14/11/2011 (Rv. 619734 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Principio generale dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981 - Sanzione più grave aumentata fino al triplo - Determinazione rimessa al giudice di merito - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In tema di sanzioni amministrative, posto che, nei casi di concorso formale, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere irrogata la "sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo", la concreta determinazione dell'entità della pena è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile se adeguatamente giustificata. (Nella specie, gli illeciti erano relativi a fattispecie previste dalla legge della Provincia di Bolzano del 17 luglio 1987, n. 14, in materia di protezione della selvaggina e di esercizio della caccia).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 17/07/1987 num. 14 art. 4 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 17/07/1987 num. 14 art. 5, Legge Prov. Bolzano 17/07/1987 num. 14 art. 15, Legge Prov. Bolzano 17/07/1987 num. 14 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)