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Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011 (Rv. 617030 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Principio generale dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981 - Sanzione più grave aumentata fino al triplo - Applicabilità ai soli casi di concorso formale - Fattispecie della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. - Estensibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2011-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617030-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che - salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali - la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.; la disciplina di cui al citato art. 8 - che non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8-bis della medesima legge, che ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme di recidiva penale - non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Strada art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)