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Sez. L, Sentenza n. 3433 del 20/06/1979 (Rv. 399849 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399849-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - INAPPLICABILITA.*

A norma dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, la sospensione dei termini processuali dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno non si applica, fra le altre, alle controversie di cui all'art 459 cod proc civ (vecchio testo) espressamente ivi a tal fine richiamate, ossia alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie contemplate cosi nel precedente testo di tale articolo, come nel nuovo art 442 che lo ha sostituito in seguito all'emanazione della legge 11 agosto 1973 n 533.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)