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Sez. L, Sentenza n. 4140 del 14/07/1984 (Rv. 436090 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CAUSE PREGIUDIZIALI - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA DELL'IMPUGNAZIONE - ESTENSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436090-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CAUSE PREGIUDIZIALI - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA DELL'IMPUGNAZIONE - ESTENSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

Le cause inerenti a prestazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie restano sottratte alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ivi compreso il termine annuale di decadenza dell'impugnazione fissato dall'art. 327 cod. proc. civ., e tale deroga al regime della sospensione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che trova giustificazione nella particolare natura e nei conseguenti connotati di urgenza di dette cause, e che non implica una menomazione del diritto di difesa delle parti. (V 167/81, mass n 410570; (V 3433/79, mass n 399849).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)