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Sez. L, Sentenza n. 14128 del 15/12/1999 (Rv. 532257 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI | Permessi ex art. 23 legge n. 300 del 1970 a favore dei dirigenti delle r.s.a. - Fruizione - Condizioni - Brevità del permesso - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a permesso retribuito della durata di trentatre giorni continuativi.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532257-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI

La disposizione dell'art. 23 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), che prevede il diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, non contiene alcuna indicazione circa le modalità della concreta utilizzazione dei permessi stessi ed in particolare non impone, né prescrive che essa debba essere realizzata esclusivamente con brevi, molteplici ed intermittenti astensioni dal lavoro (nell'arco del complessivo monte ore prefissato) e tanto meno stabilisce criteri per determinare la durata di ogni singola astensione dal lavoro; sicché non può ritenersi esclusa la possibilità di una fruizione di permessi aventi ciascuno una durata non limitata soltanto ad ore od anche a pochi giorni, ma altresì corrispondente ad un periodo di giorni alquanto prolungato. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - in un'ipotesi in cui l'art. 48 c.c.n.l. 1 ottobre 1991 per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana prevedeva, con disposizione più favorevole, un monte ore massimo di permessi retribuiti, comprensivi di quelli di cui al successivo art. 24 legge n.300/70, pari a otto ore e mezzo per dipendente in organico - aveva ritenuta legittima la fruizione, da parte di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale, di un permesso retribuito della durata di trentatre giorni continuativi).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)