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Sez. L, Sentenza n. 11573 del 20/11/1997 (Rv. 510196 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI | A favore dei dirigenti delle r.s.a. - Fruizione - Condizioni - Previa comunicazione al datore di lavoro nelle forme e termini ex art. 23 legge n. 300 del 1970 - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510196-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI

La disposizione dell'art. 23 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), che prevede il diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, configura, con prescrizione di carattere inderogabile, un vero e proprio diritto soggettivo, pieno ed incondizionato, che esclude ogni potere discrezionale di concessione o autorizzazione del datore di lavoro in ordine alla fruizione dei permessi suddetti, nonché di ogni subordinazione dei medesimi alle compatibilità con esigenze aziendali. L'esercizio di tale diritto è subordinato al solo adempimento dell'onere della comunicazione al datore di lavoro nelle forme e nei termini di cui al quarto comma dell'art. 23. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto il ricorso per la repressione della condotta antisindacale proposto a seguito dell'inclusione nei turni settimanali in tre successive occasioni del lavoratore per cui era stata fatta la richiesta di permesso, qualificando tale comportamento dell'impresa come diniego del permesso).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)