Sez. 2, Ordinanza n. 14850 del 18/03/2005 Cc. (dep. 20/04/2005) Rv. 231503 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Applicazione della pena finale richiesta - Aumento per la continuazione - Evidenziazione delle operazioni intermedie di calcolo della pena - Necessità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
In tema di patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti, riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun interesse o diritto di queste ultime a vedere manifestati in sentenza l'ammontare della pena concordata per ciascuno dei singoli reati, sì che l'eventuale ricorso per cassazione per tale profilo si palesa manifestamente infondato e inammissibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)